Molti movimenti postfascisti fanno ancora riferimento nei loro programmi all’idea del Corporativismo e, considerate le mutazioni sociali e tecnologiche del mondo del lavoro, è importante chiedersi se il Corporativismo abbia oggi ancora senso.

Si può subito dire che il Corporativismo non fu un fenomeno solo del Fascismo e, come si vedrà in seguito, che fu anche adottato, in parte, nell’attuale Costituzione italiana. Certo, però, che fu eminentemente il Fascismo a realizzare l’idea corporativa nella sua maggiore ampiezza e, per questo motivo, si tende giustamente a collegare il Fascismo al Corporativismo. Ma vediamo in cosa consiste nella sua essenza il Corporativismo, specificando subito che esso è, come molte altre istituzioni fasciste, una procedura rivolta alla riduzione dei conflitti sociali (in questo caso, tra imprenditori e lavoratori dipendenti): il Fascismo si poneva l’obiettivo del raggiungimento della pace sociale nel mondo del lavoro, attraverso la trasparenza.

Per osservare in azione il sistema operativo del Corporativismo, si devono distinguere le sue tre componenti essenziali:

  1. esisteva un parlamento corporativo suddiviso per settori lavorativi di competenza e, nell’ambito dello stesso settore, si trovavano eletti sia i rappresentanti dei lavoratori che i rappresentanti degli imprenditori, suddivisi per singoli settori di attività lavorativa. Se vogliamo riportarlo ai giorni nostri, possiamo paragonarlo ai “tavoli di trattativa” dove, a richiesta, si confrontano i sindacati dei lavoratori con le confederazioni degli imprenditori, con la differenza che questi non appartengono a una stessa camera parlamentare, ma ad organizzazioni separate tra loro;
  2. esisteva un ente centrale, il Centro Studi Corporativi, partecipato sia dai lavoratori che dagli imprenditori, dove si studiavano e si condividevano i parametri indispensabili al confronto tra le parti. In pratica, il grosso della trattativa tra lavoratori e imprenditori avveniva nel Centro Studi Corporativo, dove si fissavano i parametri di valutazione della produttività in base all’ergonomia delle singole attività, raffrontando contestualmente quella produttività con i margini di guadagno riservati all’imprenditore, in questo caso, sulla base del teorico rischio d’impresa. È evidente che la condivisione di quei parametri lasciava poi una ridotta oscillazione per le trattative finali. Oggi, un tale istituto non viene utilizzato perché le parti sociali arrivano ai “tavoli di trattativa” ognuna con i propri parametri ancora da condividere. In realtà, i “padri costituenti”, evidentemente impressionati dalla procedura adottata dal Fascismo, avevano inserito nella Costituzione del 1948 un istituto in tutto identico al Centro Studi Corporativo e l’avevano denominato Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Ma ognuna delle parti diffidava del CNEL, così questo istituto non fu mai di fatto reso operativo, diventando solo il solito rifugio per boiardi. Delle attività degli ultimi anni, sembra che il CNEL si sia occupato solo di archiviare i vari contratti di lavoro già sottoscritti tra le parti. Una funzione da passacarte, insomma, remunerata in modo esorbitante;
  3. la terza componente indispensabile al corretto funzionamento del Corporativismo era quella di un arbitro, con la figura del giudice finale in caso di contrasti tra le parti sociali. Durante il Fascismo questo arbitro era il governo e, in estrema sintesi, il Capo del governo. Oggi, se ci fosse stata la volontà di far funzionare il CNEL, la figura del giudice ultimo sarebbe stata affidata ai vari Andreotti, Spadolini, Berlusconi, Monti, Renzi o Gentiloni. E ogni commento diventa superfluo.

Come si è visto, il Corporativismo non è un sistema che potrebbe vivere di sola luce propria, tranne che per un aspetto importante, di cui si dirà dopo. La parte procedurale, inerente alle trattative sindacali, può funzionare solo se sorretta da una volontà politica di fondo. Sotto il Fascismo la volontà politica era quella di ridurre i conflitti tra le classi. Nel dopo guerra, per decenni, la volontà politica è stata quella di una contrapposizione conflittuale. Per rafforzare il contrasto tra questi due schemi gestionali, basta osservare le leggi sulla socializzazione emanate dal Fascismo, spesso correttamente collegate allo spirito delle leggi corporative. Anche le leggi sulla socializzazione tendevano alla trasparenza e alla pace sociale e furono per questo subito abrogate dopo la guerra. La legge 375 del 1944 prevedeva la presenza dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle aziende, cosa che, per esempio, oggi avrebbe impedito le varie delocalizzazioni selvagge, dal momento che i lavoratori ne sarebbero venuti a conoscenza con largo anticipo. Ebbene, la CGIL e il PCI brigarono per l’abolizione di quella legge, senza sostituirla con una analoga. Perché? Semplice: quella legge riduceva il conflitto tra le classi, mentre il sodalizio PCI-CGIL voleva quel conflitto.

Come anticipato, esiste una parte del Corporativismo che potrebbe essere applicata comunque, ovvero indipendentemente dalla volontà politica dei vari governi, ed è la parte relativa al voto per competenza. Come visto, nel sistema corporativo esistevano delle camere dove venivano eletti sia i rappresentanti dei lavoratori che i rappresentanti degli imprenditori, ma ogni elettore poteva eleggere solo i rappresentanti della camera di sua competenza, e non i rappresentanti delle altre camere, corrispondenti a settori lavorativi diversi dal suo.

Per fare un esempio pratico, oggi chi lavora a una temperatura di -18 gradi, tipica temperatura per il mantenimento dei cibi surgelati, beneficia di un contratto di lavoro dove, a ogni ora lavorata, corrispondono 15 minuti di pausa esterna alle celle frigorifere. È chiaro che la discussione per i parametri su un’attività usurante di questo tipo può essere svolta solo tra gli addetti ai lavori e non, ad esempio, da chi lavora nei tribunali penali, dove la competenza è sulla valutazione della scissione delle carriere tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti.

La totalità degli elettori potrebbe continuare a votare su temi generali, se pure fondamentali, come le leggi sul diritto di famiglia o quelle sulle libertà personali, ma lasciare i temi specifici a un voto per competenza.

Oggi, ogni cambiamento in senso corporativo della Costituzione, necessiterebbe di un voto parlamentare con una “maggioranza qualificata” con almeno il favore di 2/3 delle due camere o di un referendum entro i tre mesi successivi al voto parlamentare, in caso di maggioranza assoluta ma non qualificata.

(continua)

Articolo precedenteL’essere umano: animale tra gli animali?
Articolo successivoVenti di guerra dall’est?