Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini al convegno 'Frequenze strategiche: il 5G e l'impatto sulla sicurezza nazionale', Roma, 25 luglio 2019. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Il segretario federale della Lega, sen. Matteo Salvini, ha affermato, con riferimento al tema dell’immigrazione e in piena sintonia con la definitiva “svolta europeista” del suo partito in vista dell’ingresso nel Governo Draghi, di essere favorevole all’adozione della legislazione europea affinché il fenomeno migratorio sia trattato in Italia così come avviene in Francia e Germania.

La domanda che vorremmo porre a Salvini è la seguente: quale legislazione europea? Il Trattato sul funzionamento dell’Unione, agli articoli 77, 78, 79 e 80, già prevede non solo che l’ordinamento comunitario definisca le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi, che entrano e soggiornano legalmente negli Stati membri, ma anche che prevenga e riduca l’immigrazione irregolare attraverso lo strumento del rimpatrio.

A questo si aggiunga la politica comune in materia di asilo politico chiamata al rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati. Gli Stati nazionali, invece, determinano quante persone provenienti da paesi terzi possono entrare per cercare un’occupazione e definiscono le proprie politiche di integrazione.

Pertanto, la dimensione “concorrente” della materia preclude una normativa regolamentare unitaria per i 27, fatta salva la facoltà di revisione del Trattato di Lisbona del 2007. Il principio di attribuzione costituisce, nonostante i criteri di elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, volti a penetrare la membrana residuale delle sovranità statali (si pensi, a titolo esemplificativo, alla teoria dei poteri impliciti), il presupposto che disciplina i rapporti tra gli ordinamenti giuridici statali e l’ordinamento comunitario.

Quando il senatore Matteo Salvini propone “l’adozione della legislazione europea”, a che cosa si riferisce? Alla modifica dei Trattati per affidare all’Unione una competenza di tipo esclusivo? Quell’Unione che, dal 2013 ad oggi, non à riuscita a modificare il regolamento di Dublino III? E che cosa riferirà il senatore Salvini ai Paesi del c.d. gruppo di Visegrad? Prove tecniche di Grosse Koalition, dove lo pseudopragmatismo cede il passo allo pseudopiddismo. 

Prof. Avv. Augusto Sinagra (Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Avvocato del Foro di Roma)
Cav. Dott. Matteo Impagnatiello (Componente del Comitato scientifico di Unidolomiti) 
Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico).

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